Diritto pubblico - concetti fondamentali

FENOMENO GIURIDICO- diverse spiegazioni: TEORIA ISTITUZIONALISTICA
- è stata teorizzata da Santi Romano
- ‘ubi societas ibi ius’- dove vi è la società, vi è il diritoto (dvoe vi è il diritto, vi è la società)
- porta a riconoscimento di pluralità di ordinamenti (hanno una diversa efficacia)

TEORIA NORMATIVISTICA- diritto si fonde sulle norme giuridiche
- ordinamento giuridico si fonde su insieme di norme
- fa nascere il diritto dalle norme
- principio di statualità dello stato
- dalle norme nasce il diritto
- norma giuridica regola i rapporti tra le persone (tra i gruppi di persone)
- per chi non si adegua alle norme- sanzione (limitazione di libertà personale)
- norma morale- prevede la sanzione diversa da quella di norma giuridica (comporta sanzione di natura morale)
REGOLA GIURIDICA- regola rapporti tra le persone all’interno dell’ordinameto

Associazioni- comunità ;diritto- espressione di una comunità
- queste associazioni- perseguite dallo stato; contro principi della società
- ci sono le associazioni fodnate sul diritto (assoc.sportiva, culturale...)

Tutte le ‘branchie’ (parti) del diritto derivano dalla COSTITUZIONE
Dottrina normativistica- elaborata da Hans Kersen, fonda fenomeno giuridico sulla norma; gradualismo delle norme
Teoria istituzionalisitca- dove vi è la comunità di persone (società), vi è il diritto e viceversa.

NORME PERFETTE- prevedono la sanzione
NORME MENO CHE PERFETTE- non prevedono la sanzione

NORME AUTONOME- si risolvono all’interno di ogni persona

RAPPORTO GIURIDICO- regolato da norme giuridiche, quando c’è un rapporto tra due persone
- sulla base di regola comune (regole che disciplinano)

DIRITTO OGGETTIVO- nasce dalla norma, regola i diritti e doveri delle persone, determina diritto soggettivo (diritto di proprietà è diritto soggettivo privato)

DIRITTO SOGGETTIVO pubblico- rapporto tra i cittadini e lo stato

LO STATO- una categoria storica, l’organizzazione giuridica non è nata con lo stato; limitazione di sovranità degli stati con la nascita di UE
- categoria dello stato- prevalente
- stato feudale- organizzazione giuridica fondata su moltiplicità di centri giuridici (?)
stato- centralizz.
Lo stato- fondato su un insieme di elementi: 1)elemento personale- il popolo
2)elemento territoriale- il territorio
3)elemento organizzativo della comunità- il governo
4)sovranità dello stato
- sulla sovranità si forma l’organizzazione dello stato (?)
- nasce stato- secondo il rapporto che si stabilisce tra potere statale e popolo si formano diverse forme dello stato: ad.ed. STATO ASSOLUTO: non riconosce i diritto soggettivi (titolarità dei diritti); i diritti non vengono riconosciuti a tutte le persone; i poteri sono accumulati in un organo (monarca); non vi è una titolarità dei diritti; centralizzazione del potere
- STATO- repubblica: cittadinanza; prima- sudditanza

In seguito ad eventi storici (rivoluzione francese) si arriva allo STATO DI DIRITTO- stato che si fonde sulla titolarità dei diritti non universali (diritti politici- non riconosciuti a tutti i cittadini); affermazione di borghesia- superamento di organizzazione di stato assoluto
-principio di divisione dei poteri (!)
-con tempo diventa COSTITUZIONALE- non vi è un rapporto paritario tra organi costituzionali; governo parlamentare; divisione dei poteri- differente dallo stato di diritto contemporaneo
(stato di diritto ‘aristocratico’- aristocrati hanno più diritti
- diritto di voto (1912- Giolitti- solo i maschi), dopo la II.GM diritto di voto a tutti; sufragio universale
- cittadinanza- si ottiene con la nascita nel territorio dello stato, si può perdere e riacquistare
- tutto i cittadini hanno gli stessi diritti
- popolo- può essere plurietnico (anche Italia- parzialmente)
- territorio- non deve essere contiguo (Alasca)
- governo- sovrano, organi costituzionali sovrani: capo dello stato, altri organi
- tutti gli organi partecipani alla sovrantià dello stato
- sovranità ha subito una riduzione (anche Italia) con la nascita di UE
- ART.11 della Costituzione- afferma che la sovranità può subire delle limitazioni (pag.506/11)
‘ L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.’
- UE ha determinato la limitazione di sovranità degli stati (nazionalità)
- UE è una comunità sovranazionale non internazionale (cìè diritto comunitario) –internaz.fra gli stati
- ART.1 della Costituzione: ‘La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione’- problema difficile: in che misura è sovrano lo stato?
- Parlamento- organo rappresentativo del popolo- esercita la sovranità attraverso gli organi; popolo è sovrano
- Sovranità ha subito una limitazione all’interno
- Italia- stato di diritto, vengono riconosciuti i diritti di cittadini (sociali, politici...)
- Stato REGIONALE- organizzazione del potere si decentra (autonomia normativa- viene riconosciuta alle REGIONI- hanno una sfera di competenze normative = non c’è piena sovranità dello stato, riduzione della sovranità dello stato all’interno
- Forma dello stato regionale- è stata decisa (voluta) dall’assemblea costituente (‘voluta’ dallo stato)
- Italia si fonda su COSTITUZIONE SCRITTA (si fa dopo la rivoluzione francese; ci sono stati che non hanno la costituzione- Inghilterra)
- tutti gli ordinamenti (stati) hanno avuto una costituzione- scritta o NON SCRITTA (Inghilterra- Magna Carta- libertà)
- stati che non hanno costituzione FORMALE, possono avere quella MATERIALE (leggi che hanno valore della costituzione. Materiale significa vigente- attuata (non deve essere tutta formale)
- Italia- formale & materiale- reale funzionamento delle leggi (anche se non scritta ma funziona)
- Non tutta la costituzione scritta si attua- gran parte della costituzione italiana si è attuata nel tempo (in ritardo)
- COSTITUZIONE RIGIDA- per essere modificata si segue una procedura di aggravamento- alcune cose non si possono modificare (ad.es.monarchia- repubblica- forma rep.non può essere oggetto di revisione costituzionale; non si torna a forma monarchica)
- COSTITUZIONE FLESSIBILE (statuto albertino)- poteva essere modificata dalle leggi ordinarie
- Con il colpo di stato o la rivoluzione viene a modificare la forma dello stato

PRINCIPI CHE NON POSSONO ESSERE L’OGGETTO DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE
1) PRINCIPIO DEMOCRATICO- si fonda su procedimento alla base di volontà (decisioni)
- ad assumere le decisioni, le leggi – deve essere una maggioranza (sono le maggioranze a decidere
2) PRINCIPIO PLURALISTA- pluralismo- tutela delle diverse forme di espressione, libertà di religione, libertà di espressione del pensiero
3) PRINCIPIO SOLIDARISTA- origine nelle dottrine cristiane
- tra le categorie all’interno dell’ordinamento
- nostro stato si fonda su principio di solidarietà
- disparità del reddito
- ricchi solidari con poveri
4) PRINCIPIO PERSONALISTA- comporta la tutela di diritti naturali, che devono essere riconosciuti dallo stato
5) PRINCIPIO DEL LAVORO- ART.1 della Costituzione (pag 505/1)- ‘L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.’- ci possono essere le persone che vivono di redditi che non sono di lavoro
6) PRINCIPIO AUTONOMISTA- decentramento dei poteri amministrativi (attraverso le regioni (anche att.gli enti politici)


STATO MONOCLASSE- borghesia (privileggiata)
STATO PLURICLASSE

LE FONTI DI DIRITTO: ATTO- manifestazione di volontà dello stato
- la fonte di produzione del diritto
FATTO- le fonti sulla produzione
- consuetudini- producono diritto
- non devono essere contro le leggi dello stato


Cittadinanza- nasce con la repubblica (monarchia- sudditanza)
LO STATO DI DIRITTO- si basa sulla divisione dei poteri (potere è rappresentato da più organi)
- si fonda sul principio della separazione dei poteri
- Montesquieu (ma anche altri)- ha teorizzato come primo la divisione dei poteri: LEGISLATIVO, ESECUTIVO, GIUDIZIARIO (Inghilterra- come primi, Magna Carta- divisione dei poteri, riconoscimento di diritti fondamentali)
- 4.potere è il potere POLITICO, la funzione di indirizzo politico (organi costituzionali)
- riconosimento dei diritti fondamentali dei cittadini (tutela dei diritti fondamentali, ma anche dei doveri)
- economia di mercato- diritto di proprietà privata
Ast.40-45 della Costituzione- regolano l’intervento dello stato nell’economia (intervento pubblico)
- principio di legalità- anche poteri devono rispettare la costituzione (stato assoluto- poteri non limitati)

FORME DELLO STATO: stato feudale, assoluto.....stato di polizia—con la Rivoluzione francese si arriva allo stato di diritto, subisce l’evoluzione
- stato di polizia incomincia a tutelare i diritti soggettivi, diritti pubblici; diritti politici vengono riconosciuti solo ad alcuni cittadini (ad.es. ai maschi)
- degenerazione della forma dello stato di diritto (fascismo...)
- trasformazione dello stato di diritto in STATO AUTORITARIO (nazista, Francia- Franco...)
- si arriva allo STATO DI DIRITTO

- Costituzione repubblicana- assemblea costituzionale (repubblicana)ha dato la Costituzione a nostro stato
- Italia - stato di diritto, STATO SOCIALE- tutela i diritti sociali (riconoscimento di diritti fondamentali, anche dei diritti sociali) diritto economico- sociale
- Anche altri stati- Germania...

STATO FASCISTA- si fonda su un partito, proprietà privata; limitazione di diritti fondamentali ad.es.diritti politici, dello sciopero, della espressione del pensiero, anche ‘del proprio pensiero’;
la critica del fascismo viene considerata un reato

STATO COMUNISTA (SOCIALISTA)- ideologia socialista- lo stato si fonda su un partito, Marxismo, nell’economia interviene lo stato- diversa configurazione dei rapporti economici
- proprietà pubblica (abolizione di proprietà privata)
- ‘uguaglianza sostanziale’; parità di condizioni nella titolarità dei diritti di cittadini; parità di condizioni delle persone
- stati satelliti- Europa orientale (Slovacchia!!!)

Le forme dello stato studiano il rapporto fra i GOVERNANTI e i GOVERNATI (fra lo stato e i cittadini)
Stato di diritto (SD)- tutelati i diritti soggettivi
- SD sociale- principio: tutti i cittadini godono degli stessi diritti- Art.3 della Costituzione- è presente l’ideologia socialista- si tutela il principio di uguaglianza
Italia - stato SOLIDARISTA, CATTOLICO (ideologia liberale- democratica), personalismo, solidarismo
- la società non si deve fondare sul conflitto delle classi, ma sulla solidarietà- principio cattolico
- principio solidarista caratterizza Italia
- solidarietà delle regioni più ricche (nord) nei confronti delle regioni più povere (sud)
FORME DI GOVERNO
- governanti e governati
- come sono organizzati i poteri costituzionali- Italia - forma del governo- PARLAMENTARE
- all’interno di una forma del governo- diverse forme (ad. ed. differenza tra Inghilterra e Italia)
- forma di governo PRESIDENZIALE (USA)- introduzione di governo presidenziale anche in Italia;; elezione diretta del capo dello stato (o capo del governo)
- dorme di governo MISTE (Francia)- caratterizzata da alcuni aspetti della forma parlamentare e da alcuni della forma presidenziale; è eletto il capo dello stato dal corpo elettorale, capo dello stato nomina il governo

Lo studio delle forme di governo viene fatto da diritto costituzionale comparativo- confronto fra le varie forme dello stato- si studia nel diritto pubblico comparativo

LE FONTI DEL DIRITTO (organizzazione dei poteri costituzionali e amministrativi dello stato)
ATTI- scritti, sono una manifestazione di volontà di un organo (un elemento soggettivo)
FATTI- non sono una manifestazione di volontà di un determinato organo
- è la costante ripetizione di un comportamento nel tempo, un adeguamento di un determinato comportamento nel tempo
- oggett. della funzione- fatto
- questo adeguamento (comportamento) fa nascere la CONSUETUDINE: contro le leggi (contra legge)- non può avere il valore della legge)
secundum legge- regola fattispecie che non sono regolate da legge; extra legge- in un caso concreto se non c’è la legge che regola, allora si utilizza una consuetudine che però non deve essere contro le leggi

Nell’ ordinamento- classificazione delle fonti: Fonte super primaria (suprema)- COSTITUZIONE- leggi costituzionali- da questa derivano le altre leggi (Santi Romano- ‘albero da cui si diffondono tutti i rami del diritto’) leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale...
NORME PRIMARIE- LEGGI ORDINARIE- in senso: formale e materiale
DECRETI LEGGE / DECTERI LEGISLATIVI- in senso sostanziale

FORMA/ MATERIA della legge (materia = contenuto)
‘forma’- procedimento- è tipico l’atto legislativo (tipico- è legge approvata dal parlamento seguendo un procedimento tipico con il contenuto tipico)
- questo procedimento caratterizza la formazione della legge
- la maggioranza degli atti pubblici sono atti tipici
- hanno un determinato procedimento e contenuto (astratezza, generalità, coercibilità, novità)
-coercibilità- legge prevede le sanzioni
-novità- ogni atto normativo introduce un nuovo diritto (‘ius novum’)
- contenuto = caratteristiche della legge
- LEGGE- tipico atto legislativo formale
- Legge approvata dal parlamento- atto tipico

DECRETO LEGGE- non è un atto legislativo tipico
- non è una legge in senso formale
- non segue il procedimento tipico- è legge in senso sostanziale
- contenuto è quello proprio delle leggi (astratezza, novità...), ma procedimento è diverso
- è un atto non inteso formale

I criteri che regolano i rapporti tra le fonti all’interno del sistema normativo: fonti del diritto- atti che producono il diritto sul diritto)
- diritti fondamentali- sono regolati dalla costituzione (materia costituzionale- contenuto delle leggi costituzionali)
- organizzazione dei poteri dello stato, meccanismi all’interno del sistema, rapporti all’interno del sistema costituzionale- tutto regolato dalla costituzione
- COSTITUZIONE- rigida- prevede procedimento specifico per approvazione delle leggi cost.; flessibile- non diversifica il procedimento di approvazione delle leggi costituz.da quello dell’approvazione delle leggi ordinarie

Come si individua la costituzione?- scritta- (primi furono i filosofi greci, quando non c’era quella scritta, regol.dalla cost.
Non scritta (Inghilterra) ---tutti gli stati hanno la costituzione – anche quando ancora c’era quella non scritta (dopo la rivoluzione francese tanti stati richiedono la costituzione scritta)
- costituzionalismo moderno- regola l’organizzazione dello stato, dei poteri dello stato, regola i diritti dei cittadini (diritti fondamentali- libertà...)

Procedimento per formare le leggi costituzionali: vengono approvate 2 volte da 2 rami del
Parlamento (art.138 della Cost.- regola il procedimento della formazione delle leggi costituzionali)
- questo procedimento si articola in più fasi:
Fase- iniziativa- prevede la presentazione dell’oggetto (disegno di legge) ad un ramo del parlamento
Fase istruttoria- discussione, decisione
Deliberazione
Promulgazione- capo dello stato
Pubblicazione nella gazzetta ufficiale- dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore

2 successive deliberazioni- doppia deliberazione del progetto di legge di revisione costituzionale a distanza non inferiore a 3 mesi

1) La legge di revisione costituzionale- la legge che modifica una norma costituzionale
2) La legge costituzionale- viene approvata con lo stesso procedimento, non modifica la norma costituzionale, ma regola la materia costituzionale che non era prima regolata dalla costituzione (è praticamente una nuova legge costituzionale)
3) La costituzione- comprende tutte le norme attualmente vigenti della costituzione- è L’INSIEME DELLE LEGGI COSTITUZIONALI
- 01.01.1948- norme entrate in vigore possono essere state modificate
- fra queste leggi c’è GERARCHIA- le leggi che modificano la costituzione possono essere approvate con il procedimento scritto nell’articolo 138 della Costituzione
- art.138 della Cost.- fonti sul diritto (regola il procedimento della formazione delle leggi di Costituzione; anche quelle che regolano procedimento della formazione delle leggi ordinarie sono le leggi sul diritto)
- la legge costituzionale può essere approvata con la maggioranza assoluta nella 2.deliberazione (regola propria della democrazia- maggioranza)
-maggioranza assoluta: matà + 1 dei membri del determinato organo(non di quelli presenti)
- se la maggioranza è assoluta, può essere soggetta a referendum dopo che è stata approvata e pubblicata nella gazzetta ufficiale- estro 3 mesi
- 1/5 dei membri o 5 consigli regionali o 500 000 elettori- possono fare ricorso al referendum
-maggioranza qualificata: 2/3 di membri della camera (o di membri del senato)- la legge è pubblicata e entra in vigore—non è possibile ricorso al referendum
REFERENDUM- è un istituto di democrazia diretta- di vari tipi- abrogativo di legge ordinaria (facendo ricorso al referendum)...
Discorso di maggioranza qualificata è per impedire le modifiche facili nella costituzione rigida (come quella italiana)—è difficile che un governo abbia il sostegno della maggioranza dei 2/3 delle 2 camere. Questo discorso anche nelle costituzioni flessibili, ma cost. rigida garantisce di più il mantenimento delle leggi cost.
-cosa non può essere l’oggetto della revisione costituzionale?
-una costituzione perché conservi le sue caratteristiche in un ordinamento ci devono essere principi non toccabili (intangibili)- altrimenti si va fuori del sistema
-devono essere rispettati questi determinati principi- solidarista...
-grande costituzionalista italiano- Costanzo Mortati

REGOLAMENTI COMUNITARI di COMUNITA EUROPEA
- regolamenti comunitari prevalgono sulle leggi dei singoli stati
- sono in posizione intermedia tra le leggi ordinarie e la costituzione
- sono deliberati dal consiglio dei ministri di comunità europea, parlamento europeo

Art.11 della Costituzione- viene a determinare la limitazione della sovranità Italiana

- giudice comune- controllo decentrato (Italia- eserc.da Corte Costituzionale)
- se un regolamento comunitario dovesse violare concetti fondamentali della Costituzione Italiana, a decidere c’è la CORTE COSTITUZIONALE- si fa ricorso alla Corte Cost.
- regolamenti comunitari- negli TRATTATI
- sono atti normativi, che hanno efficacia dentro gli stati

Fonte primaria del diritto- Costituzione; Regolamenti comunitari; Leggi ordinarie...
Legge ordinaria- fattispecie tipica, astrattezza, coecibilità, bilateralità, novità, generalità
(eccezioni- non c’è astratezza e generalità e comunque sono leggi- as.ed. provvedimento- atto concreto (non astratto)

FORZA DI LEGGE (valore di legge)- la legge è subordinata alla Costituzione, ma prevale su tutti gli altri atti normativi
FORZA PASSIVA- legge può essere modificata
FORZA ATTIVA- legge può modificare altre leggi o regolamenti (tutto quello che è subordinato)

Legge ordinaria- è caratterizzata da un particolare procedimento di formazione (procedimento che si segue per approvare una legge)- si articola in più fasi predeterminate:
1) fase- iniziativa (soggetti cioè parlamento-deputati e senatori, governo, regioni-limitato- solo quello che riguarda la regione, consiglio nazionale del lavoro- limitato- solo quello che riguarda economia e commercio...)
2) istruttoria
3) decisione (deliberazione)
4) pubblicazione
5) promulgazione
Fasi 4 e 5 sono FASI INTEGRATIVE DI EFFICACIA
- dopo che è stata approvata dal parlamento- LEGGE PERFETTA (si è perfezionata); fase successiva- controllo- fase integrativa di efficacia

Fase 1)- oggetto è presentato da 1 o più ministri a una delle camere del parlamento (al consiglio dei ministri)

Questa fase è governativa- DISEGNO DI LEGGE
Questa fase non è governativa- ma è parlamentare- PROGETTO DI LEGGE
Iniziativa OBBLIGATORIA- disegno del bilancio (governo lo deve necessariamente presentare)

Per una legge- autorizzazione del Presidente della Repubblica- deve riscontrare la copertura finanziaria- è indicata nella legge- disponibilità nel capitale (?) del bilancio dello stato
- viene rimesso dal presidente della camera a una COMMISIONE SPECIALE
(PETIZIONE- è un istituto si democrazia diretta, cerca di sensibilizzare parlamento su alcuni problemi)

2) si inizia nelle commisioni legislative- ogni 2 anni possono essere cambiati i membri di questa commisione (commisione legislativa è permanente per tutto il tempo di legislatura)
- ogni gruppo parlamentare ha membri nella commisione
- ITER LEGES- procedimento che bisogna seguire per approvare una legge
Procedimento ordinario di formazione della legge IN SEDE REFERENTE (si riferisce al pleno)
IN SEDE DELIBERANTE-commisione approva le leggi (delibera)
‘LEGGINE’- leggi che regolano le materie non generali- ad.es. determinate categorie delle persone
- leggine nascono sulla base di accordo di gruppi parlamentari
IN SEDE REVIGENTE- può essere delegato a commisione il disegno, vengono approvati i singoli articoli, ritorna in aula per approvazione di tutta la legge

Se la procedura è ordinaria- è in sede DELIBERANTE
- fase che non può mai mancare nella formazione della legge (approv.)- DECISIONE, DELIBERAZIONE (anche se non c’è fase iniziativa o istruttoria, ci deve essere la deliberazione)
3) la legge deve essere approvata da 2 rami del parlamento- devono approvare lo stesso testo (un atto è complesso e uguale)

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

1)Barbera- Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna
2)Caretti- De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino
3)Torrente- Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè editore, Milano (XVI.edizione)
4)Lotito, Montano, Colzi, Cocide civile e leggi complementari, Le Monnier
5)Costituzione della Repubblica Italiana